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Santissima Eucaristia: cosa osservare e cosa evitare

Sacerdoti, ministri straordinari e fedeli

Seguono brevi stralci di istruzioni tratte dalla Redemptionis sacramentum (25 marzo 2004). Fra i documenti più significativi redatti dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti durante il pontificato di Giovanni Paolo II e per sua iniziativa, la Redemptionis riprende e si accompagna alla Lettera Enciclica Ecclesia de Eucharistia dello stesso Pontefice (17 aprile 2003).

Nei passi scelti di seguito si mira ad evidenziare quanto è detto «su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia». I titoli dei paragrafi sono stati aggiunti per maggiore chiarezza e non compaiono nel documento originaleApre una nuova finestra, al quale si rimanda per il testo integrale e le eventuali note.

Indice

Concilio, fra vantaggi e rischio di abusi

[4.] «Non c'é dubbio che la riforma liturgica del Concilio [Vaticano II, NdR] abbia portato grandi vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio dell'altare». Tuttavia, «non mancano delle ombre». Non si possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità, contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e l'autorità della Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti ecclesiali compromettono le celebrazioni liturgiche. In alcuni luoghi gli abusi commessi in materia liturgica sono all'ordine del giorno, il che ovviamente non può essere ammesso e deve cessare.

[7.] Gli abusi non di rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio, però, ci concede in Cristo non quella illusoria libertà in base alla quale facciamo tutto ciò che vogliamo, ma la libertà, per mezzo della quale possiamo fare ciò che è degno e giusto. Ciò vale invero non soltanto per quei precetti derivati direttamente da Dio, ma anche, [...] per le leggi promulgate dalla Chiesa.

[9.] Gli abusi trovano, infine, molto spesso fondamento nell'ignoranza, giacché per lo più si rigetta ciò di cui non si coglie il senso più profondo, né si conosce l'antichità.

Il ruolo del Sacerdote e quello dei laici

[30.] Grande è la responsabilità «che hanno nella celebrazione eucaristica soprattutto i Sacerdoti, ai quali compete di presiederla in persona Christi [...]. Occorre purtroppo lamentare che, soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica dopo il Concilio Vaticano II, per un malinteso senso di creatività e di adattamento, non sono mancati abusi, che sono stati motivo di sofferenza per molti».

[45.] Si deve evitare il rischio di oscurare la complementarietà tra l'azione dei chierici e quella dei laici, così da sottoporre il ruolo dei laici a una sorta, come si suol dire, di «clericalizzazione».

La materia della Santissima Eucaristia

[48.] Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun rischio di decomposizione. [...] È un grave abuso introdurre nella confezione del pane dell'Eucaristia altre sostanze, come frutta, zucchero o miele.

[50.] Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee

L'importanza della liturgia

[51.] Si usino soltanto le Preghiere eucaristiche che si trovano nel Messale Romano o legittimamente approvate dalla Sede Apostolica secondo i modi e i termini da essa definiti. «Non si può tollerare che alcuni Sacerdoti si arroghino il diritto di comporre preghiere eucaristiche».

[52.] La recita della Preghiera eucaristica, che per sua stessa natura è come il culmine dell'intera celebrazione, è propria del Sacerdote, in forza della sua ordinazione. È, pertanto, un abuso far sì che alcune parti della Preghiera eucaristica siano recitate da un Diacono, da un ministro laico oppure da uno solo o da tutti i fedeli insieme. La Preghiera eucaristica deve, dunque, essere interamente recitata dal solo Sacerdote.

[55.] In alcuni luoghi è invalso l'abuso per cui il Sacerdote spezza l'ostia al momento della consacrazione durante la celebrazione della santa Messa. Tale abuso si compie, però, contro la tradizione della Chiesa e va riprovato e molto urgentemente corretto.

[73.] Nella celebrazione della santa Messa la frazione del pane eucaristico, che va fatta soltanto ad opera del Sacerdote celebrante, con l'aiuto, se è il caso, di un Diacono o del concelebrante, ma non di un laico, inizia dopo lo scambio della pace, mentre si recita l'«Agnello di Dio».

L'Eucaristia non è un comune pasto

[77.] In nessun modo si combini la celebrazione della santa Messa con il contesto di una comune cena, né la si metta in rapporto con analogo tipo di convivio. Salvo che in casi di grave necessità, non si celebri la Messa su di un tavolo da pranzo o in un refettorio o luogo utilizzato per tale finalità conviviale, né in qualunque aula in cui sia presente del cibo, né coloro che partecipano alla Messa siedano a mensa nel corso stesso della celebrazione.

L'Eucaristia non è la Confessione

[80.] L'Eucaristia sia proposta ai fedeli anche «come antidoto, che ci libera dalle colpe quotidiane e ci preserva dai peccati mortali», come è posto in luce nelle diverse parti della Messa. Quanto all'atto penitenziale collocato all'inizio della Messa, esso ha lo scopo di disporre i partecipanti perché siano in grado di celebrare degnamente i santi misteri; tuttavia, «è privo dell'efficacia del sacramento della Penitenza» e, per quanto concerne la remissione dei peccati gravi, non si può ritenere un sostituto del sacramento della Penitenza.

Eucaristia e grandi folle

[84.] Inoltre, se si celebra la santa Messa per una grande folla o, per esempio, nelle grandi città, occorre che si faccia attenzione affinché per mancanza di consapevolezza non accedano alla santa Comunione anche i non cattolici o perfino i non cristiani, senza tener conto del Magistero della Chiesa in ambito dottrinale e disciplinare. Spetta ai pastori avvertire al momento opportuno i presenti sulla verità e sulla disciplina da osservare rigorosamente.

Eucaristia, Sacerdoti e i confini del ruolo dei ministri straordinari

[88.] [...] Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione [...]. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante.

[133.] Il Sacerdote o il Diacono o il ministro straordinario che, in assenza o sotto impedimento del ministro ordinario, trasporta la Santissima Eucaristia per amministrare la Comunione a un malato, si rechi dal luogo in cui il Sacramento è conservato fino al domicilio del malato lungo un tragitto possibilmente diretto e tralasciando ogni altra occupazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di profanazione e riservare la massima riverenza al Corpo di Cristo. Si osservi sempre il rito dell'amministrazione della Comunione ai malati come prescritto nel Rituale Romano.

[157.] Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.[258]

[158.] Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.

Accostarsi all'Eucaristia: attenzioni e rischio di abusi

[90.] «I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi» e confermato da parte della Sede Apostolica. «Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilire dalle stesse norme».

[92.] Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca, se un comunicando [...] vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l'ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c'è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli.

[93.] È necessario che si mantenga l'uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.

[94.] Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano» la sacra ostia o il sacro calice. In merito, inoltre, va rimosso l'abuso che gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la santa Comunione.

[100.] Al fine di manifestare ai fedeli con maggior chiarezza la pienezza del segno nel convivio eucaristico, sono ammessi alla Comunione sotto le due specie nei casi citati nei libri liturgici anche i fedeli laici, con il presupposto e l'incessante accompagnamento di una debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in materia dal Concilio Ecumenico Tridentino.

[101.] [...] Ciò si escluda assolutamente quando esista rischio, anche minimo, di profanazione delle sacre specie.

[104.] Non si permetta al comunicando di intingere da sé l'ostia nel calice, né di ricevere in mano l'ostia intinta. Quanto all'ostia da intingere, essa sia fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l'uso di pane non consacrato o di altra materia.

Culto eucaristico

[134.] «Il culto all'Eucaristia fuori della Messa è di valore inestimabile nella vita della Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio eucaristico». Pertanto, si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia privata verso la Santissima Eucaristia anche al di fuori della Messa, affinché dai fedeli sia reso culto di adorazione a Cristo veramente e realmente presente, il quale è «Sommo Sacerdote dei beni futuri» e Redentore dell'universo. «Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche».

[135.] I fedeli «durante il giorno non omettano di fare la visita al Santissimo Sacramento, in quanto prova di gratitudine, segno d'amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore là presente». L'adorazione di Gesù presente nel Santissimo Sacramento, infatti, in quanto Comunione di desiderio, unisce fortemente il fedele a Cristo, come risplende dall'esempio di numerosi santi. «Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento».

[138.] Comunque, il Santissimo Sacramento non deve mai rimanere esposto, anche per brevissimo tempo, senza sufficiente custodia. Si faccia, dunque, in modo che, in tempi stabiliti, alcuni fedeli siano sempre presenti almeno a turno.

[144.] Benché in alcuni luoghi ciò non risulti possibile, occorre tuttavia che non vada perduta la tradizione di svolgere le processioni eucaristiche. Si cerchino, piuttosto, nuove maniere di praticarle nelle circostanze attuali, come ad esempio presso i santuari, all'interno di proprietà ecclesiastiche o, con il permesso dell'autorità civile, nei giardini pubblici.

Sacrilegi contro l'Eucaristia, vero Corpo di Cristo

[107.] Secondo la normativa stabilita dai canoni, «chi getta via le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale». All'interno di questo caso si deve considerare annoverabile qualunque azione volontariamente e gravemente volta a dispregio delle sacre specie. [...] Soprattutto che quanto eventualmente resta del Sangue di Cristo deve essere subito interamente consumato dal Sacerdote o, secondo le norme, da un altro ministro, mentre le ostie consacrate avanzate vengano o immediatamente consumate all'altare dal Sacerdote o portate in un luogo appositamente destinato a conservare l'Eucaristia.

Segnalazione degli abusi

[183.] In modo assolutamente particolare tutti, secondo le possibilità, facciano sì che il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia sia custodito da ogni forma di irriverenza e aberrazione e tutti gli abusi vengano completamente corretti. Questo è compito della massima importanza per tutti e per ciascuno, e tutti sono tenuti a compiere tale opera, senza alcun favoritismo.

[184.] Ogni cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l'Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice. È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e carità.


Tratto da: Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Redemptionis sacramentum - su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia Apre una nuova finestra, Roma, 25 marzo 2004.

Simone Marino
Joos van Wassenhove (Giusto di Gand), L'istituzione dell'Eucaristia, 1473-75, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

Joos van Wassenhove (Giusto di Gand), Istituzione dell'Eucaristia, 1473-75, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.